Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 (qui il testo integrale, con allegati) con le nuove misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo p.v..
Da domenica 17 gennaio, poi, la Puglia torna in zona arancione. Il monitoraggio dell'Iss posizione la nostra regione nella fascia intermedia di rischio, assieme ad altre 11 regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria, Val d'Aosta e Veneto. In rosso Lombardia, provincia di Bolzano e Sicilia mentre rimangono gialle Basilicata, Campania, Molise, Provincia Trento, Sardegna e Toscana.
Istituita la zona bianca per le regioni con un livello di rischio basso, "ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti". A oggi, però, nessuna regione è considerata bianca.
Ecco nel dettaglio cosa cambierà per i prossimi cinquanta giorni:
Spostamenti
Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (utilizzare l'autocertificazione).
Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Consentito, una volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata tra le 5.00 e le 22.00 nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Resta il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 in tutto il Paese.
Scuola
Dal 18 gennaio previsto il rientro in classe per le scuole secondarie di secondo grado ma con delle limitazioni: "Almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza", recita il decreto.
L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Bar, ristoranti e negozi
A partire da domenica 17 gennaio, nelle zone rosse e arancioni, bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie sono aperti al pubblico, dalle 5 alle 18, esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio.
Dopo le 18, per i ristoranti sempre consentiti l’asporto e la consegna a domicilio; per i bar consentita la consegna a domicilio, ma vietato l'asporto di cibo e bevande.
Potranno rimanere aperti oltre le 18 soltanto i bar nelle aree di servizio e rifornimento carburante, negli ospedali, negli aeroporti e in autostrada.
Aperti anche i ristoranti degli alberghi, ma solo per i clienti che vi alloggiano.
Rimangono aperti i negozi di generi alimentari e prima necessità, tabaccherie, parafarmacie, edicole.
Cinema, teatri, musei
Restano chiusi cinema, teatri e sale da concerto nelle zone rosse e arancioni.
Sport
Restano chiuse le palestre e le piscine. Si può svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Eventi, congressi e sagre
Vietati gli eventi pubblici e i congressi. Vietati ricevimenti e banchetti; vietate le feste nei locali pubblici e luoghi privati. Vietate le sagre.
Concorsi
Sospese ancora tutte le prove concorsuali, ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, mentre dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.