L'elenco

Firmato il nuovo decreto che ferma le aziende: ecco quelle che possono restare aperte

La Redazione
Ufficializzato l'elenco completo delle attività che possono restare aperte
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È stato firmato questo pomeriggio dal presidente del Consiglio, Conte, il decreto annunciato sabato a tarda sera.

Il Premier aveva anticipato «la chiusura nell’intero territorio nazionale delle attività produttive non strettamente necessarie a garantire beni e servizi essenziali», sino al 3 aprile. Ancora aperti, invece, «supermercati, negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie, trasporti, servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari, edicole e tabaccai».

Con la firma apposta sul provvedimento, è stato ufficializzato l’elenco completo delle attività che possono restare aperte (consultalo in pdf cliccando qui)

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03 Pesca e acquacoltura

05 Estrazione di carbone

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno

17 Fabbricazione di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 Fabbricazione di articoli in gomma

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42 Ingegneria civile

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili

agricoli, inclusi i trattori

46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55.1 Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative

69 Attività legali e contabili

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

80.1 Servizi di vigilanza privata

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00 Attività dei call center

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Le attività professionali non sono sospese e per loro restano sempre ferme le previsioni del decreto di Conte dell’ 11 marzo, ovvero:

sia
attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di
lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura
di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le attività commerciali al dettaglio, resta valido quanto già disposto dal decreto del Presidente Conte l’11 marzo

Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare
la continuità delle filiere delle attività che resteranno aperte, nonché
dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previacomunicazione al Prefetto.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.

Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.

Sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi
medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e ali mentari.

Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo,
previa comunicazione al Prefetto se dall’interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
sono consentite le attività dell’industria dell’ aerospazio e della
difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia
nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono
ubicate le attività produttive.

Le
imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le
imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto
completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo
2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

lunedì 23 Marzo 2020

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