È stato firmato questo pomeriggio dal presidente del Consiglio, Conte, il decreto annunciato sabato a tarda sera.
Il Premier aveva anticipato «la chiusura nell’intero territorio nazionale delle attività produttive non strettamente necessarie a garantire beni e servizi essenziali», sino al 3 aprile. Ancora aperti, invece, «supermercati, negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie, trasporti, servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari, edicole e tabaccai».
Con la firma apposta sul provvedimento, è stato ufficializzato l’elenco completo delle attività che possono restare aperte (consultalo in pdf cliccando qui)
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili
agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Le attività professionali non sono sospese e per loro restano sempre ferme le previsioni del decreto di Conte dell’ 11 marzo, ovvero:
sia
attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di
lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura
di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le attività commerciali al dettaglio, resta valido quanto già disposto dal decreto del Presidente Conte l’11 marzo
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare
la continuità delle filiere delle attività che resteranno aperte, nonché
dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previacomunicazione al Prefetto.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.
Sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi
medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e ali mentari.
Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo,
previa comunicazione al Prefetto se dall’interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
sono consentite le attività dell’industria dell’ aerospazio e della
difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia
nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono
ubicate le attività produttive.
Le
imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le
imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto
completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo
2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.