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#IoManifesto, Forza Italia: «Solidali con le vessate imprese edili e affini»

La Redazione
Il Coordinamento cittadino replica alla nota della sezione ruvese di Rifondazione Comunista, critica nei confronti della protesta
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Il Coordinamento cittadino di Forza Italia – Ruvo di Puglia replica alla nota della sezione ruvese del Partito di Rifondazione Comunista, critica nei confronti degli imprenditori edili e affini che, domani, scenderanno in piazza Matteotti per esprimere, con #IoManifesto, dissenso alla previsione che considera infortunio sul lavoro il contagio da Covid-19 di un dipendente.

« “Se ai lavoratori fosse riservata la metà dell’attenzione che il Governo ha dato alle pretese dei padroni…”: basterebbe già questa affermazione a farci sentire lontani anni luce da un pensiero evidentemente anacronistico e slegato da qualsivoglia visione socio-economica della realtà – scrivono dal Coordinamento -. “Fare cassa e accrescere i propri profitti sulla pelle dei lavoratori ” fa poi rabbrividire.

Trarre queste conclusioni, dopo l’annuncio di una manifestazione di piazza della classe imprenditoriale edile, giustamente preoccupata dalla previsione che riconduce il contagio da Covid-19 ad infortunio, prevista per venerdì 29 maggio, se non fosse fuori da ogni logica, lascerebbe pensare che chi scrive ignora non soltanto la norma e le sue ripercussioni ma anche il significato odierno del fare impresa.

La salute dei lavoratori prima di tutto: ma la responsabilità penale e civile per le infezioni da coronavirus si somma alle conseguenti innumerevoli incertezze e agli innumerevoli gravami che incombono sulla testa degli imprenditori in un paese già sin troppo legato alla burocrazia e in un momento socio-economico particolarissimo.

Secondo la normativa, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere per l’infortunio occorso al lavoratore per non aver predisposto tutte le misure precauzionali possibili rispetto al “rischio” potenziale in ambito lavorativo.

Tenuto conto che la responsabilità sussiste tutte le volte che il fatto prevedibile sia ricollegabile alla violazione delle norme stesse, il datore di lavoro è tenuto ora più che mai a delineare l’effettivo rischio da Covid-19 con obblighi di adozione delle misure sull’ambiente di lavoro e sull’organizzazione aziendale, sulla gestione dei rapporti con i fornitori, sull’utilizzo di attrezzature/macchinari e di ogni strumento di lavoro, sulla manutenzione impianti anche di climatizzazione.

Laddove si accerti che l’inosservanza delle misure descritte sia stata causa di contagio del lavoratore, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p, oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte dello stesso lavoratore, ravvisandosi una condotta omissiva nei termini di cui all’art. 40 co. 2 c.p.

L’incertezza attuale sulle modalità di contagio, la facilità di contagio stesso e le relative criticità mosse alla norma nascono dall’ accertamento del nesso causale ossia dalla certezza del contagio avvenuto in “occasione di lavoro”.

Altra grande incertezza l’incidenza di altri fattori estranei al lavoro e connessi alla vita privata del lavoratore, e anche la possibile inosservanza delle cautele previste al di fuori dell’orario di lavoro.

In questo momento particolare, con le imprese già in crisi per la chiusura che si è protratta oltre il necessario e il conseguente rischio che molte di esse non riescano a ripartire, o non siano in grado di sopportare altri oneri e siano costrette a licenziare, non era necessaria questa ulteriore previsione nei confronti di chi continua a lavorare e a rischiare in proprio e a garantire il lavoro a tutti, senza piegarsi all’assistenzialismo del reddito di cittadinanza e al lavoro in nero.

Ci si è adeguati a protocolli di prevenzione onerosi, si continua a vivere nella quotidiana incertezza e davvero fa male leggere frasi del genere da chi evidentemente disconosce il significato del fare impresa e, quindi, a creare ricchezza prima ancora che essa sia distribuita, nel significato stretto disposto e sancito dall’articolo 41 della Costituzione italiana».

giovedì 28 Maggio 2020

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