Cronaca

Flamma Ardens: «Impugnata davanti al Tar Puglia l’autotutela esercitata dal Comune»

Veronique Fracchiolla
Veronique Fracchiolla
Nell'ultimo Consiglio Comunale, il Sindaco ha comunicato che gli uffici comunali competenti sono entrati in possesso, in esecuzione del provvedimento di autotutela, dell'impianto di luci votive
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Riceviamo e pubblichiamo nota dalla società Flamma Ardens, in riferimento a quanto dichiarato, in relazione alle vicende che la riguardano, nei preliminari del Consiglio Comunale del 24 novembre scorso e alla sintesi fatta sulla nostra testata.

La nota è a firma della legale rappresentante della società, Rita Maria Rossini, e dell’ingegnere Marco Iurilli, responsabile tecnico.

«Con riferimento a quanto affermato nel report del Consiglio Comunale del 24 11. u.s., pubblicato su codesta testata il 29.11 u.s., a proposito del rientro in possesso da parte del Comune dell’impianto di illuminazione votiva del civico cimitero, questa Società precisa quanto segue.

Nessuna sentenza “passata in giudicato” ha “accertato” la scadenza del contratto di concessione del Servizio, scadenza che è da sempre pacificamente documentata dagli atti, e che questa Società non ha mai né disconosciuto né impugnato. La sentenza che è stata richiamata in Consiglio Comunale è quella dello scorso 27 febbraio, sentenza che non riguardava minimamente la scadenza del contratto, e che ha “accertato” invece ben altro, condannando il Comune nei confronti della Flamma Ardens e sancendo l’unico vero danno che la cittadinanza ha subito da questa vicenda; sentenza che prudenza avrebbe dovuto suggerire a chi in Consiglio l’ha evocata di passare almeno sotto silenzio anziché rivolgerla infondatamente contro la Flamma Ardens.

Vero è invece che la gestione del Servizio si è protratta oltre la scadenza, in regime di gestione di fatto, in forza di un’ordinanza del giudice civile che ha legittimato quella gestione opponendola alla mancanza di deliberati della Pubblica Amministrazione mirati all’individuazione di un nuovo gestore. Il giudice ha scritto infatti: “L’attuale assenza di una delibera comunale volta a disciplinare la gestione dell’impianto di illuminazione, una volta ottenuta la riconsegna del medesimo impianto, rischia al contrario di creare un effettivo danno all’utenza.” Questo il giudice civile lo scriveva il 2.5.2006. La Pubblica Amministrazione ha invece individuato un nuovo gestore il 31.7.2017 con una delibera di affidamento in house del Servizio sulla quale pende peraltro ricorso al Tar, e alla quale peraltro essa non ha mai dato reale corso. Queste date, non altro, giustificano la gestione di fatto esercitata dalla Flamma Ardens, e non rientrano certo nelle sue responsabilità.

Senza voler entrare nuovamente in merito allo sconcertante rapporto che l’ufficio tecnico competente e la Pubblica Amministrazione hanno inteso stabilire, durante la gestione di fatto, con un servizio particolarmente sentito dai cittadini (comportamenti già denunciati da questa Società, anche su codesta testata, e di recente ‘puniti’ dal giudice civile nella già citata sentenza del 27 febbraio u.s., mentre si attende l’iniziativa della Corte dei Conti), questa Società precisa di aver impugnato davanti al Tar Puglia l’autotutela esercitata dal Comune per impossessarsi coattivamente dell’impianto in quattro giorni (di cui due festivi, il che vuol dire tentare di impedire il diritto alla difesa), in quanto quell’autotutela è stata esercitata illegittimamente su un bene che al momento non è di sua proprietà e quindi non è demaniale.

E dunque il Comune non è ‘rientrato’ in possesso dell’impianto, come afferma il report, non essendone mai stato il proprietario. Senza dire che sul Servizio pende anche una controversia sulle opere che la Flamma Ardens ha dovuto realizzare a sue spese durante la gestione di fatto per incrementare e migliorare il servizio, nonché per ripristinare i recenti furti/atti di vandalismo subiti dall’impianto: opere che il comune accettò nel 2014 di riconoscere in contraddittorio, ma che non ha mai inteso verificare e quindi rimborsare, mentre oggi con la requisizione coatta dell’impianto se ne appropria indebitamente.

L’azione del Comune contravviene inoltre a un diritto giurisprudenziale riconosciuto: la sospensione dell’ingiunzione in attesa del pronunciamento della magistratura amministrativa. Ma ancor più paradossalmente, il Comune che non ha inteso fermarsi davanti a un ricorso in atto, si è impegnato a riconsegnare l’impianto a questa Società ove quel ricorso gli sia sfavorevole, presumibilmente nel volgere di qualche settimana, provocando così un disorientamento degli utenti che non è difficile immaginare.

Il Comune insomma ha requisito l’impianto (peraltro perfettamente funzionante, quindi senza alcuna ragione di urgenza richiesta dall’atto ingiuntivo) per un tempo imprevedibile, senza conoscerne la sorte giudiziaria, senza disporre dell’elenco degli utenti (che sia per contratto sia per privacy questa Società non è tenuta a consegnare), e soprattutto affidandolo a un gestore che al momento non ha titolo e competenze a svolgere il servizio».

lunedì 30 Novembre 2020

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